Il giorno Venerdì 28 Novembre è stato approvato il Decreto Legge n° 185 dal titolo
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale."
Tale Decreto riporta, all'art.29, le nuove disposizioni riguardanti l'ottenimento delle
detrazioni, al 55% di aliquota, per la "riqualificazione energetica" degli edifici.
Sintetizzando, l'art. 29 commi 6-11 (riportati di seguito nel loro testo integrale) stabiliscono che:
1) - Per le richieste di detrazione al 55% inviate per lavori eseguiti durante gli anni 2008 - 2009
2010 e 2011, sarà necessario inviare una richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate
solamente per via telematica (Il sito dell'Agenzia preparerà l'apposito modulo elettronico entro
il 16 Gennaio 2009).
2) - Se non si riceverà l'autorizzazione alla detrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, non si potrà
detrarre l'importo dei lavori al 55%, ma si potrà comunque accedere alla detrazione "normale" IRPEF
per lavori di ristrutturazione del 36%.
3) - Se l'Agenzia delle Entrate non risponde entro 30 giorni, l'autorizzazione si riterrà NON rilasciata
4) - Anche per i lavori eseguiti durante il 2008 l'autorizzazione andrà richiesta a partire dal 15 gennaio
fino al 27 Febbraio 2009, quindi chi ha già eseguito i lavori ed inviato la documentazione all'ENEA dovrà
comunque ottenere l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a detrarre le spese.
A riguardo del punto 4 va però puntualizzato che, durante la presentazione del Decreto alla Camera dei
Deputati, il Ministro dell'Economia Tremonti si è impegnato ad eliminare dal Decreto l'obbligo di autorizzazione
per i lavori eseguiti durante l'anno 2008.
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6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi
restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonche' nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i
contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei
limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010,
e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico
di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione e' subordinata alla ricezione dell'
assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello
da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello
stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente
sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui
al comma 7 e' presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due
periodi d'imposta successivi, l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la
comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al
comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle
spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10
rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia
e' comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.
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